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Artigianato

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LEGGE REGIONALE 19 OTTOBRE 1993, N° 51 - AGEVOLAZIONI FINAZIARIE ALLE IMPRESE ARTIGIANE

Prevede due tipologie alternative di accesso alle agevolazioni: bando e sportello È riservata alle Imprese artigianali individuali, societarie e cooperative iscritte o iscrivibili all`Albo provinciale delle imprese artigiane. Consorzi, società consortili e associazioni tra imprese artigiane.

Sono ammissibili investimenti riguardanti:

  • la costruzione e l’acquisto di nuovi impianti; (solo a bando);

  • l’adeguamento dei laboratori, delle strutture e degli impianti, compresi i macchinari e le attrezzature, alle normativa in materia di igiene, ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro;

  • l’ammodernamento, l'ampliamento, la ristrutturazione, il completamento e la trasformazione di strutture già operanti;

  • la riconversione e la riattivazione di strutture e di processi produttivi già operanti.

Può concedere un contributo in conto capitale sino al massimo del 35% delle spese ammissibili e un contributo in conto interessi per la parte di spesa eccedente quella agevolata sul contributo in conto capitale, nella misura massima del 75% della spesa ammissibile.


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